LO STATUTO

DENOMINAZIONE SEDE E SCOPO - Art. 1
È costituita l'Associazione sportiva dilettantistica denominata O.S.M. ASSAGO. L'Associazione ha sede in Assago, Via Carlo Alberto dalla Chiesa 2, ed ha durata illimitata. I colori sociali dell' Associazione sono Granata-Royal.
Art. 2
L'Associazione non persegue scopi di lucro ed è motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza sportiva secondo lo visione cristiana dell'uomo e dello sport. L'Associazione fa riferimento alla realtà educativa della parrocchia di San Desiderio e aderirà al CSI. L'Associazione sportiva. inoltre, rispetta lo Statuto ed i Regolamenti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), e farà riferimento alla convenzione stipulata tra lo Fondazione Diocesana per gli Oratori Milanesi e il CSI. L'attività sportiva dovrà svolgersi in coerenza con gli obiettivi pastorali ed educativi individuati nel progetto pastorale della parrocchia, nell'ambito della quale la predetta attività si inserisce, coordinandosi con le iniziative formative, educative e cafechefiche rivolte ai ragazzi e ai giovani.
Art. 3
Le finalità dell'Associazione sono: lo proposta costante dello sport ai ragazzi e ai giovani, l'organizzazione di attività sportiva aperta a tutti, l'impegno affinchè, nel territorio in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per lo pratica e l'assistenza dell'attività sportiva. L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Potrà a titolo meramente esemplifiezativo: organizzare squadre per la partecipazione alle attività sportive svolte dal CSI, organizzare manifestazioni sportive anche in collaborazione con gli enti di promozione sportiva e federazioni di affiliazione, con enti privali e pubblici, anche internazionali, organizzare attività, iniziative, corsi e scuole di sport in favore dei propri soci. Potrà alfresì utilizzare spazi ed impianti della parrocchia di San Desiderio, tramite apposito convenzione, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività istituzionale. Potrà infine, intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive. L'Associazione dovrà ottenere il preventivo benestare dello parrocchia nel caso in cui intenda dar vita a rapporti che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, lo parrocchia stessa.
Art. 4
L'Associazione cura la formazione dei dirigenti e degli allenatori, anche in collaborazione con il CSI, con lo parrocchia e con le altre realtà ecclesiali decanali e diocesane. Cura altresì la partecipazione dei propri soci ai momenti formativi proposti dalla parrocchia e a quelli realizzati in ambito decanale o diocesano, anche coinvolgendo i genitori dei ragazzi tesserati.
I SOCI - Art. 5
Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono te finalità ed i principi ispiralori e ne accettino lo statuto. Tutti i soci sono tenuti a tesserarsi al CSI. I soci sono tenuti a Tesserarsi al CSI e agli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione promotrici dei tornei ai quali lo squadra di appartenenza è iscritta. I soci si distinguono in: a) atleti, coloro che praticano attività sportiva; b) non atleti, coloro che contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali dell' Associazione sportiva. La suddivisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti associativi.
Art. 6
La qualifica di socio si ottiene al momento dell'ammissione all'Associazione, che viene deliberata dal Consiglio direttivo, nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione. La partecipazione dei soci all'Associazione non potrà essere temporanea. La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
Art. 7
Tutti i soci hanno diritto di partecipare allo vita associativa. I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi; i soci minorenni partecipano alle assemblee con solo voto consultivo. I genitori dei soci minorenni possono divenire soci dell'Associazione, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli artt. 5 e 6, ivi compreso l'obbligo di tesserarsi. Essi avranno eguali diritti rispetto agli altri soci, ivi compreso il diritto di voto.
Art. 8
I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, di corrispondere le quote associative e di osservare le disposizioni stalutarle e regolamentari del CSI. Non è ammessa lo trasferibilità e lo rivalutazione delle quote e dei relativi diritti. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsale soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventiva mente stabiliti dal Consiglio direttivo.
Art. 9
La qualità di socio si perde per dimissioni. espulsione, morosità e mancato rinnovo del tessera mento all'ente di affiliazione dell'Associazione. Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Associazione. La morosità interviene quando il socio non versa lo propria quota associativa annuale entro un mese dalla dota di scadenza stabilita dal Consiglio direttivo e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio direttivo, la morosità e l'espulsione sono deliberate dall'assemblea su proposta del Consiglio direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Si applicano le eventuali procedure arbitrali e conciliative previste dogli statuti e regolamenti del CSI.
Art. 10
La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.
L'ASSEMBLEA - Art. 11
Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente.
Art. 12
L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. È convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto e per affrontare le problematiche più rilevanti per lo vita dell'Associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l'Associazione si prefigge. È comunque convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci purchè in regola con i versamenti delle quote associative. Art. 13
La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta ai soci e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonchè l'ordine del giorno.
Art. 14
Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, purchè in regola con il pagamento delle quote associotive. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.
Art. 15
In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con lo presenza della maggioranza assoluto dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra lo prima e lo secondo convocazione deve intercorrere almeno un'ora, le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. salvo quanto disposto dall'art. 16, comma 2.
Art. 16
L'assemblea dei soci approva annualmente il rendiconto; elegge il Consiglio direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo, con particolare riferimento alla relazione morale sportiva; delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio direttivo. Le modifiche statularie sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà di tutti i soci, mentre lo scioglimento dell'Associazione e lo devoluzione di patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci . Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO E Il PRESIDENTE - Art. 17
Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso è composto da un minimo di tre membri. Tutti i componenti durano in carica 3 anni e possono essere rieletti. Almeno un terzo dei membri del Consiglio direttivo dovrà essere composto da soci atleti, purchè maggiorenni. Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo, con solo voto consultivo e senza che concorra a formarne il numero legale, il consulente ecclesiastico, nella persona del parroco pro tempere della parrocchia di San Desiderio o del Vicario parrocchiale o direttore dell'oratorio a ciò delegato, allo scopo di contribuire allo realizzazione delle finalità educative dell'Associazione e al miglior inserimento dell'esperienza sportiva nelle attività pastorali.
Art. 18
Il Consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per lo gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta inoltre al Consiglio direttivo: a) stabilire annualmente il calendario delle attività sportive e associative, sentito il parroco della parrocchia di San Desiderio, o il Vicario parrocchiale o il direttore dell'oratorio a ciò delegato, curando il coordinamento di tali attività con le iniziative pastorali; b) fissare lo dato dell'assemblea annuale; c) redigere il rendiconto; d) predisporre la relazione dell'attività svolta; e) deliberare sulla scelta dei tecnici: f) assicurare un corrello uso degli impianti sportivi di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività; g) adottare tutte le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione.
Art. 19
II Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio direttivo stesso e può essere rieletto. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio direttivo. Nell'ambito del Consiglio direttivo potranno essere elelfi uno o più Vice Presidenti ed un Tesoriere.
Art. 20
Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. II Consiglio direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei suoi componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio direttivo.
Art. 21
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario. Le cariche direttive sono a titolo gratuito. Gli amministratori non possono ricoprire cariche in altre società o associazioni sportive che partecipano con proprie squadre in identiche discipline agonistiche.
IL PATRIMONIO Art. 22
Il patrimonio dell' Associazione è costituito dane quote associative e di iscrizione versale dai soci, da eventuali contributi di privati o di enti pubblici e da eventuali beni acquisiti in proprietà dall'Associazione. Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.
Art. 23
L'esercizio sociale ha durata annuale, dall 1º gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo dovrà predisporre il rendiconto do sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell''esercizio sociale. Il rendiconto dovrà essere trasmesso allo parrocchia.
Art. 24
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio direttivo, dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste dall'art. 16, secondo comma. Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati dall'Assemblea dei soci, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diverso destinazione imposta dalla legge.
NORME FINALI Art. 25
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazionismo e, in particolare, a quello sportivo dilettantistico, allo statuto ed al regolamento organico del CSI, nonchè alle norme dell'ordinamento sportivo, in quanto applicabili.